Statuto

AIBACS, Associazione Italiana Building Automation and Control Systems

Versione 1.0, Approvato con Atto Costitutivo del 16/09/2020


ARTICOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopi 

ARTICOLO 2 – Del patrimonio e dell’esercizio sociale

ARTICOLO 3 – Ammissione all’Associazione 

ARTICOLO 4 – Categorie di Soci

ARTICOLO 5 – Quote sociali 

ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci 

ARTICOLO 7 – Diritto di voto 

ARTICOLO 8 – Recesso, esclusione degli associati e perdita della qualifica

ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione 

ARTICOLO 10 – Assemblea Generale

ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo 

ARTICOLO 12 – Attività del Consiglio Direttivo 

ARTICOLO 13 – Il Presidente ed il Vicepresidente

ARTICOLO 14 – Il Segretario Generale 

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere 

ARTICOLO 16 – Commissioni 

ARTICOLO 17 – Nomina ed Elezioni 

ARTICOLO 18 – Norme particolari 

ARTICOLO 19 – Modifiche allo Statuto 

ARTICOLO 21 – Scioglimento dell’Associazione

ARTICOLO 22 – Foro Competente


ARTICOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopi

1.1 – Denominazione

È costituita una Associazione denominata: “Associazione Italiana Building Automation and Control Systems”.

L’Associazione è denominata in forma breve con la sigla: “AIBACS” e di seguito indicata, nell’ambito del presente atto, con il termine “Associazione”. 

1.2 – Sede

La sede legale dell’Associazione è presso CASADEI & PELLIZZARO S.R.L. in FORLI’ (FC), VIA A. RIGHI n. 1.

Il trasferimento della sede legale non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l’obbligo di comunicazione ai soci ed agli uffici competenti.

1.3 – Scopi Associativi

Scopo principale dell’Associazione è esercitare e promuovere iniziative a beneficio della collettività e nell’interesse comune dei soci per il progresso delle tecnologie, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, delle arti e delle scienze attinenti l’automazione e la gestione degli impianti applicati agli edifici di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– gli impianti HVAC (riscaldamento, condizionamento e ventilazione);

– gli impianti di illuminazione e di automazione delle schermature solari;

– gli impianti per la sicurezza delle persone e delle cose (video sorveglianza, controllo accessi, antintrusione e rivelazione incendi);

– i sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici dell’edificio e per la consapevolezza di questi da parte dell’utente finale;

– ogni altro impianto destinato al comfort e all’efficientamento energetico;

– le tecniche di automazione, presentazione e gestione dei dati, telecontrollo e integrazione di tutti gli impianti presenti in un edificio, attraverso l’educazione, l’istruzione, la formazione professionale, lo studio e la diffusione delle Norme, Direttive, Specifiche, Indicazioni Tecniche e la promozione di tecnologie idonee alla realizzazione di sistemi aperti.

1.4 – Rapporti con altre Associazioni

L’Associazione intende collaborare alle attività normative relative agli scopi associativi (art. 1.3) tramite la collaborazione con Associazioni Nazionali ed Internazionali che sviluppano norme o che si occupano del recepimento di quelle europee.

L’Associazione intende collaborare anche con qualsiasi Associazione di categoria, Ente di ricerca o altra Organizzazione sia pubblica che privata, italiana o estera, al fine di perseguire gli scopi sociali (art. 1.3).

1.5 – Natura Associativa

AIBACS è un’Associazione senza scopi di lucro, apolitica e apartitica composta da Persone Fisiche e Giuridiche italiane o estere.

1.6 – Attività

Per il raggiungimento degli scopi statutari l’Associazione intende:

– definire e promuovere opportune “linee guida” atte a descrivere l’ambito della Building Automation in termini di specifiche, progettazione, fornitura, documentazione ed assistenza nonché formazione della filiera;

– proporre un codice etico-professionale rivolto ai professionisti del settore che includa la realizzazione del software, la documentazione da produrre e la trasparenza contrattuale;

– organizzare attività divulgative dirette agli utenti finali ed agli operatori del settore per illustrare le potenzialità di un sistema di Building Automation ed i vantaggi derivanti da una realizzazione di qualità;

– promuovere la crescita professionale degli operatori coinvolti nella Building Automation, tramite la creazione di corsi di formazione con contenuti appropriati o fruendo di quelli già disponibili in altre associazioni;

– promuovere la crescita professionale dei System Integrator tramite l’implementazione del percorso formativo previsto nella norma UNI CEI TS 11672 e ogni altra norma nazionale sul tema;

– perseguire attività al fine di ottenere un maggior riconoscimento della categoria professionale dei System Integrator;

– svolgere attività di divulgazione tecnologica indirizzata agli studi di progettazione su argomenti inerenti agli scopi associativi (art. 1.3);

– indire, promuovere e organizzare convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dei settori e partecipare a fiere o eventi inerenti agli scopi associativi (art. 1.3);

– contribuire allo studio e stesura di normative tecniche nazionali collaborando con gli Enti preposti;

– contribuire al recepimento ed alla diffusione delle normative ed indicazioni tecniche della Comunità Europea;

– promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune dei soci, anche rendendo servizi di raccolta, analisi, elaborazione dati, nonché di diffusione dei risultati;

– Rappresentare l’Associazione presso le istituzioni pubbliche, organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

1.7 – Lo Statuto

L’Associazione è retta dal presente Statuto, la cui attuazione operativa, ove occorra, è demandata ad appositi regolamenti come previsto dall’art. 11.12

1.8 – La durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.


ARTICOLO 2 – Del patrimonio e dell’esercizio sociale

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Il patrimonio sociale è formato:

– dai beni di proprietà dell’Associazione;

– dalle eccedenze annuali di bilancio;

– da eventuali donazioni e lasciti di qualsiasi natura. 

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali.

Gli introiti dell’Associazione sono costituiti:

– dalle rendite del suo patrimonio;

– quote e contributi dei soci;

– sovvenzioni e contributi pubblici o privati o di altri Enti;

– dai proventi derivanti dall’effettuazione di studi e/o servizi per conto di terzi o della Pubblica Amministrazione;

– da altre attività commerciali non prevalenti come a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali contratti di sponsorizzazione, corsi di formazione erogati ai Soci Ordinari, ai Delegati dei Soci Collettivi e ai non soci.


ARTICOLO 3 – Ammissione all’Associazione

3.1 – Tutte le Persone Fisiche e Giuridiche, italiane o estere, che condividono gli scopi dell’Associazione indicati all’art. 1.3 o operano nel settore degli impianti applicati agli edifici in qualità di costruttori, distributori, installatori, progettisti e integratori o di fornitori di servizi, possono divenire Soci dell’Associazione nelle varie categorie previste dall’art. 4.

3.2 – La richiesta di ammissione è trasmessa all’Associazione da parte del Candidato in forma scritta tramite lettera, posta elettronica o altro tipo di comunicazione telematica e viene vagliata e approvata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Se la richiesta di ammissione è accolta, viene inviata la comunicazione al Socio il quale è tenuto a versare la quota di iscrizione nella misura di cui all’art. 5 del presente statuto.

3.4 – Il Consiglio Direttivo può rifiutare la domanda di ammissione ogni qualvolta si

prospetti una possibile incompatibilità tra l’aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell’Associazione.

Il provvedimento di mancata ammissione deve essere comunicato per iscritto all’aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e deve essere motivato.

Il richiedente può appellarsi all’Assemblea dei Soci entro 60 (sessanta) giorni, la quale giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile, sentito l’interessato.


ARTICOLO 4 – Categorie di Soci

4.1 – I Soci dell’Associazione si distinguono in Ordinari e Collettivi.

a) Soci Ordinari: le Persone Fisiche così come indicato all’art. 3.1 del presente statuto.

b) Soci Collettivi: le Persone Giuridiche così come indicate all’art. 3.1 del presente statuto. Possono indicare fino a 3 (tre) propri Delegati, scelti tra dipendenti o collaboratori, contraddistinti da un rapporto lavorativo continuativo. I Delegati godono delle prerogative di Socio Ordinario e hanno diritto di voto come indicato nell’articolo 7.

4.2 – I Soci Ordinari e Collettivi dell’Associazione, che ne hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, godono della qualifica di Fondatori.

4.3 – La nomina dei Delegati da parte di ciascun Socio Collettivo, deve avvenire in forma scritta (lettera, posta elettronica) e comunicata al Consiglio Direttivo. Tale nomina non è soggetta all’approvazione indicata all’art. 3.2.

I nominativi dei Delegati potranno essere modificati in qualsiasi momento dal Socio Collettivo e comunicati al Consiglio Direttivo tramite le stesse modalità della nomina.


ARTICOLO 5 – Quote sociali

5.1 – Le quote annuali, dovute all’Associazione dal Socio Ordinario e Collettivo, sono fissate dal Consiglio Direttivo su proposta del Tesoriere entro il 30 novembre di ciascun anno. Le quote così come stabilito entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo.

5.2 – L’Associazione si impegna a comunicare a tutti i propri iscritti l’importo della quota Associativa dovuta per l’anno successivo a quello corrente, avvalendosi anche di mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta elettronica e posta elettronica certificata.

5.3 – La quota di Associazione deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno. Il Tesoriere cura la riscossione delle quote e degli importi eventualmente dovuti all’Associazione. La mancata partecipazione alle spese di gestione, come indicato all’art. 6.2, è motivo di esclusione dall’Associazione.

5.4 – Il Consiglio Direttivo può esentare dal pagamento della quota annuale di Associazione eventuali Soci che ne facciano richiesta e che si sono distinti per motivi istituzionali, di prestigio, di merito scientifico o tecnico.

5.5 – La quota associativa versata dai Soci e qualsiasi contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili. In caso di recesso anticipato dalla qualità di Socio, qualunque sia la causa del recesso, la quota Associativa non è rimborsabile per il periodo non goduto.


ARTICOLO 6 – Diritti e doveri dei Soci

6.1 – Tutti i Soci hanno diritto a:

– partecipare alle Assemblee Generali o altri eventi associativi nei modi stabiliti dallo Statuto o da eventuali regolamenti vigenti; 

– esprimere il voto per le delibere dell’Assemblea, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto Associativo e dei regolamenti attuativi;

– partecipare all’attività Sociale nei modi stabiliti dallo Statuto o da eventuali regolamenti vigenti; proporsi quale candidato alle cariche Sociali elettive;

– partecipare alle elezioni dei seguenti Organi dell’Associazione:

– – Consiglio Direttivo

– – Tesoriere,

– usufruire di tutte le condizioni ottenute dall’Associazione a seguito di convenzioni con altri Enti e Associazioni;

– accedere ai servizi offerti dell’Associazione stessa.

6.2 – È dovere dei Soci partecipare alle spese di gestione. Il mancato versamento della quota associativa è motivo di esclusione dall’Associazione.

6.3 – Il comportamento del Socio e del Delegato deve essere coerente con gli scopi dell’Associazione ed eticamente corretto nei rapporti con gli altri Soci.

6.4 – Il Socio può presentare ricorso all’Assemblea dei Soci avverso i provvedimenti nei suoi confronti adottati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

6.5 – Su richiesta scritta di 1/3 (un terzo) di coloro che hanno diritto di voto possono essere convocate riunioni straordinarie dell’Assemblea Generale.

6.6 – È espressamente esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


ARTICOLO 7 – Diritto di voto

7.1 – I Soci godono del diritto di voto:

– per l’elezione degli Organi dell’Associazione indicati all’art. 6.1;

– per le delibere dell’Assemblea;

– per l’approvazione e le modifiche dello Statuto Associativo.

7.2 – I Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi che non hanno perso la loro qualifica (art.8), sono ammessi al voto durante le Assemblee Generali.

7.3 – I Soci Collettivi esercitano tale diritto tramite i voti di tutti i propri Delegati.


ARTICOLO 8 – Recesso, esclusione degli associati e perdita della qualifica

8.1 – Il Socio Ordinario o Collettivo può recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.

8.2 – Ogni Socio può essere dichiarato escluso qualora venga meno ai doveri sociali o svolga attività in contrasto con gli scopi e finalità dell’Associazione o commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione o che non versi i contributi o che non copra le spese di cui all’art. 5.

8.3 – La contestazione dei motivi che danno luogo alla proposta di esclusione deve essere notificata al Socio dal Presidente dell’Associazione, previo parere conforme del Consiglio Direttivo, in forma scritta tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r.

Il socio trasgressore può presentare ricorso all’Assemblea dei Soci per iscritto tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della notifica di esclusione. Oltre il termine indicato il socio viene dichiarato definitivamente escluso e perde la qualifica di Socio.

L’Assemblea dei Soci valuterà il ricorso del socio durante l’Assemblea Generale nella sua prima adunanza. Se riterrà validi i motivi, che hanno dato luogo alla proposta di esclusione, il socio verrà dichiarato definitivamente escluso e perderà la qualifica di Socio, fatti salvi gli eventuali diritti di legge.

8.4 – Qualora il Socio Collettivo perda la qualifica di Socio, ciascun Delegato da lui nominato perde a sua volta e con effetto immediato le prerogative di Socio Ordinario e decade da tutte le cariche sociali ricoperte in seno all’Associazione.

8.5 – La Persona a cui viene tolta la qualifica di Delegato da parte del Socio Collettivo, perde con effetto immediato le prerogative di Socio Ordinario e decade da tutte le cariche sociali ricoperte in seno all’Associazione.

8.6 – Il Socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 


ARTICOLO 9 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea Generale

b) il Tesoriere

c) il Consiglio Direttivo 

Gli Organi dell’Associazione vengono eletti mediante votazione dall’Assemblea Generale come precisato all’art. 17.

Tutte le cariche sono conferite ed esercitate a titolo gratuito.


ARTICOLO 10 – Assemblea Generale

10.1 – L’Assemblea Generale è costituita dai tutti i Soci che non hanno perso la loro qualifica (art. 8), e può svolgersi sia in un qualsiasi luogo fisico reale (per esempio sala meeting di un hotel, sede di un Socio o altro luogo idoneo), sia mediante mezzi di teleconferenza (audio-conferenza, videoconferenza e similari) accessibili alla totalità dei Soci, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

10.2 – L’Assemblea Generale:

– approva il rendiconto annuale consuntivo economico e patrimoniale ed il bilancio preventivo, redatti a cura del Tesoriere e preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo;

– delibera su ogni modifica dello Statuto come previsto dall’art. 19; 

– delibera sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttive di ordine generale; 

– elegge gli Organi dell’Associazione indicati all’art. 9 secondo le modalità previste all’art. 17;  stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo e li nomina;

– delibera in merito allo scioglimento della Associazione.

10.3 – L’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno con comunicazione scritta inviata a tutti i soci mediante lettera o lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica anche non certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di prima convocazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo, convoca un’Assemblea Generale Ordinaria per la presentazione ed approvazione del rendiconto annuale e preventivo, descritto all’art. 10.8.

10.4 – Assemblee Generali Straordinarie possono essere tenute su richiesta scritta di 1/3 (un terzo) dei Soci dell’Associazione aventi diritto di voto, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, come pure su richiesta del Presidente o del Tesoriere.

I tempi e le modalità di comunicazione sono le medesime di quelle previste per l’Assemblea Generale Ordinaria.

10.5 – Ciascun Socio avente diritto di voto ha la facoltà, in sede di Assemblea e limitatamente all’approvazione dei bilanci, di presentare delega scritta e firmata in favore di un altro Socio Ordinario o Delegato di un Socio Collettivo, avente diritto di voto e con un massimo di una delega per Socio. Non sono ammesse deleghe per tutte le altre questioni sottoposte all’Assemblea Generale.

10.6 – L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente/rappresentata la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno un giorno dopo la prima e nella stessa sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto a voto presenti in prima persona o per delega.

L’Assemblea delibera limitatamente agli argomenti posti all’Ordine del Giorno con approvazione a maggioranza semplice.

Qualora l’Ordine del Giorno contempli modifiche di norme statutarie, per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno metà degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Nel caso in cui l’Ordine del Giorno contempli la proposta di scioglimento dell’Associazione, per la validità dell’Assemblea e rispettivamente della delibera è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

10.7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano. Nel caso non fosse presente alcun membro del Consiglio Direttivo, i Soci aventi diritto di voto eleggeranno il Presidente dell’Assemblea.

10.8 – Il rendiconto annuale redatto a cura del Tesoriere nonché il preventivo per l’esercizio successivo vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, con le relazioni del Tesoriere.

10.9 – Alle Assemblee Generali ogni Socio Ordinario e ogni Delegato del Socio Collettivo può esprimere solo 1 (un) voto oltre all’eventuale voto di un altro Socio di cui ha delega firmata.


ARTICOLO 11 – Consiglio Direttivo

11.1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale ed è presieduto e convocato dal Presidente, è formato da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) componenti, inclusi il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale.

11.2 – Possono essere candidati ed eletti come Membri del Consiglio Direttivo solamente i soci con le seguenti caratteristiche:

–           Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni nell’Associazione;

–        Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori (art. 4.2).

11.3 – Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario Generale.

11.4 – I Consiglieri eletti restano in carica per 3 (tre) anni e assumono la carica dal giorno della loro nomina.

11.5 – Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere subentra nella carica il primo dei non eletti, previa sua conferma di accettazione.

11.6 – Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice dei presenti, purché alla riunione partecipi almeno la metà più uno (arrotondata per eccesso) dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione del Consiglio. Qualora nella seduta, fissata ai termini del presente articolo, non sia presente la maggioranza dei membri in carica, il Presidente fisserà una nuova seduta, dandone comunicazione a tutti i membri in carica. La seduta dovrà tenersi entro non oltre il decimo giorno successivo.

11.7 – La presenza dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo è obbligatoria affinché le decisioni siano espressione della collettività dell’Associazione.

Nel caso in cui un Consigliere risulti assente senza giustificazione dalle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, decade dalla sua carica. La carica resasi vacante viene assegnata al primo dei non eletti, previa sua conferma di accettazione.

11.8 – Come indicato all’art. 8.4, qualora un membro del Consiglio Direttivo perda la propria qualifica di Delegato, la sua carica viene a decadere con effetto immediato. La carica vacante viene assegnata come nei casi precedenti.

11.9 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare quali Consiglieri aggiunti, con votazione a maggioranza assoluta, persone fisiche non appartenenti dell’Associazione ma che siano ritenute in grado di collaborare efficacemente allo svolgimento delle attività dell’Associazione.

I Consiglieri aggiunti possono esprimere solo pareri consultivi ma non un voto deliberativo.

11.10 – Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono diramate dal Presidente con lettera o posta elettronica inoltrata almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione deve riportare l’Ordine del Giorno sul quale il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare. In caso di urgenza, la convocazione può essere disposta tramite posta elettronica anche non certificata almeno 48 ore prima della seduta. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi Consiglieri. La richiesta non può essere disattesa e la convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento di essa da parte del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche per via telematica (audio-conferenza, video-conferenza e similari) purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In questo caso il verbale con le delibere decise verrà sottoscritto dai partecipanti entro 10 gg dalla riunione tenutasi.

11.11 – I Consiglieri, che non hanno perso la qualifica (art. 8) hanno diritto ad 1 (un) solo voto.

11.12 – Il Consiglio Direttivo fissa eventuali regolamenti per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione.


ARTICOLO 12 – Attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:

– elegge e revoca il Presidente ed il Vicepresidente dell’Associazione;

– nomina il Segretario Generale;

– fissa l’importo delle quote associative annuali su proposta del Tesoriere; 

– stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione; 

– delibera tutti i provvedimenti intesi allo sviluppo ed alla corretta gestione dell’Associazione; 

– vigila sul funzionamento dei servizi dell’Associazione; 

– sottopone all’Assemblea il rendiconto economico e patrimoniale annuale; 

– decide sulle domande di iscrizione all’Associazione; 

– decide sulla esclusione del Socio resosi colpevole verso l’Associazione di atti di indegnità morale o in aperto contrasto con gli ordinamenti; 

– decide sul trasferimento della sede legale dell’Associazione; assume le deliberazioni che non richiedono il parere dell’Assemblea; 

– approva ed emana i regolamenti attuativi dello Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Associazione non ricevono alcuno stipendio o compenso per il loro incarico sotto qualsiasi forma.


ARTICOLO 13 – Il Presidente ed il Vicepresidente

13.1 – Il Presidente viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione a tutti gli effetti. In sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

13.2 – Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo. Cessa la sua carica per scadenza del mandato, per decesso, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei presenti.

13.3 – Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e dirige l’Associazione quale suo principale esponente.

13.4 – Al Presidente spetta il compito di accertare l’esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario Generale.

13.5 – Il Presidente ha la facoltà di esigere e quietanzare qualsiasi somma e fare qualsiasi operazione con le Poste e con le banche.

13.6 – Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire e sciogliere specifiche Commissioni, definire compiti ed indirizzi e nominare il Responsabile.

13.7 – Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale e ne indica compiti, mansioni e responsabilità.

13.8 – In caso di “vacatio” della carica di Presidente, il Vicepresidente entra immediatamente in carica a tutti gli effetti.

13.9 – Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra i propri membri. Rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 14 – Il Segretario Generale

14.1 – Il Segretario Generale è il responsabile esecutivo del funzionamento delle strutture di segreteria che a lui fanno capo.

14.2 – Viene indicato dal Presidente e nominato dal Consiglio Direttivo.

14.3 – All’atto dell’entrata in carica il Presidente attribuisce al Segretario Generale compiti, mansioni e responsabilità inerenti l’insieme delle sue attività.

Gli indirizzi possono essere variati o modificati in funzione dello sviluppo e dell’evoluzione dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.

14.4 – Il Segretario Generale redige e firma i verbali delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo. A lui è deferita la custodia in archivio dei libri verbali e degli atti dell’Associazione.


ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

15.1 – Il Tesoriere viene eletto direttamente dai Soci con Assemblea Generale e dura in carica 3 (tre) anni. Il Tesoriere eletto assume la carica entro 30 giorni dalla nomina, per consentire il passaggio delle consegne amministrative dal suo predecessore. Qualora il suo predecessore non fosse più Socio dell’Associazione, il Tesoriere eletto assume la carica immediatamente.

15.2 – Il Tesoriere istituzionalmente controlla la gestione amministrativa, la situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione nell’ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

15.3 – Il Tesoriere redige il rendiconto consuntivo e preventivo che dovrà essere presentato all’esame del Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale dei Soci.

15.4 – Ulteriori poteri del Tesoriere possono essere indicati in appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

15.5 – In caso di “vacatio” del Tesoriere per scadenza del mandato, per decesso, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall’Assemblea Generale dei Soci, la carica viene assegnata al primo dei non eletti, previa sua conferma di accettazione. Qualora il punto precedente risultasse inapplicabile il Presidente assume “pro tempore” le funzioni ed i compiti dei Tesoriere, fino alla successiva Assemblea Generale.


ARTICOLO 16 – Commissioni

16.1 – Per organizzare e promuovere le varie attività di interesse dell’Associazione (art. 1.6), il Presidente dell’Associazione può istituire Commissioni presiedute da un Responsabile, stabilendone compiti e indirizzi.

16.2 – Il Responsabile della Commissione:

– nomina e comunica al Consiglio Direttivo gli eventuali componenti della Commissione; – risponde dell’operato della Commissione direttamente al Presidente;

– periodicamente sottopone i risultati del proprio lavoro al Consiglio Direttivo.

16.3 – Il Responsabile della Commissione ed i suoi membri posso essere anche persone fisiche esterne all’associazione in qualità di esperti.


ARTICOLO 17 – Nomina ed Elezioni

17.1 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

17.2 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

17.3 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

17.4 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

17.5 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.

17.6 – Sono eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo e di Tesoriere i soli Soci Ordinari ed i Delegati dei Soci Collettivi iscritti da almeno 4 (quattro) anni consecutivi all’Associazione ed in regola con il pagamento della quota associativa o i Soci Ordinari ed i Delegati di Soci Collettivi con la qualifica di Fondatori in regola con il pagamento della quota associativa.


ARTICOLO 18 – Norme particolari

18. 1 – Nessuna contribuzione, tranne le quote sociali, può essere richiesta senza l’approvazione del Consiglio Direttivo e solo per scopi definiti eccezionali e circoscritti.

18.2 – Nessun iscritto ha facoltà di usare il marchio od il logotipo dell’Associazione, senza l’approvazione del Presidente.


ARTICOLO 19 – Modifiche allo Statuto

19.1 – Le modifiche allo Statuto, chiaramente motivate, possono essere proposte da almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto con richiesta sottoscritta da ciascuno di essi o dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo risultante da verbale approvato.

19.2 – Le proposte di modifica sono soggette al voto dell’Assemblea Generale e vengono approvate con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.


ARTICOLO 21 – Scioglimento dell’Associazione

21.1 – Su proposta del Consiglio Direttivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

21.2 – L’Assemblea, che delibera lo scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

21.3 – È fatto obbligo in caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, avendo sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge (articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21.4 – Gli Associati sono impegnati a sopportare in parti uguali le eventuali carenze residue.


ARTICOLO 22 – Legge applicabile e Foro competente

Per quanto non espressamente indicato nello Statuto, si farà riferimento al Codice Civile e alle leggi italiane vigenti. Per qualunque controversia legale è competente il Foro di Milano.


Torna all’indice

Torna in alto